Roma, 4 dicembre 1967
CONVENZIONE TRANSATTIVA Tra il

«Consorzio fra i danneggiati della catastrofe del Vajont»

(breve: Consorzio) in persona del suo presidente avv. Alberto Scanferla e

l'ENEL

in persona del suo Presidente avv. Vito Antonio Di Cagno, autorizzato con deliberazione del 28 aprile 1967


PREMESSO

- che in data 29 maggio 1966 con atto Notaio Isidoro Chiarelli di Belluno è stato costituito il «Consorzio fra i danneggiati della catastrofe del Vajont»;

- che per tale catastrofe lo Stato ha concesso, in forza di leggi speciali, provvidenze e contributi vari a favore delle popolazioni, provvidenze e contributi tuttavia ritenuti dal Consorzio insufficienti a coprire l'intero danno subito dalle popolazioni e dai Comuni;

- che a seguito delle conversazioni anteriori e successive alla lettera in data 18 marzo 1966, formulata dai Sindaci di Longarone, Erto Casso e Castellavazzo e dai rappresentanti dei danneggiati, successivamente confluiti nel predetto Consorzio, lettera proponente un atto di concreta solidarietà umana da parte dell'ENEL che, pur non rappresentando riconoscimento di responsabilità, valesse, in aggiunta alle provvidenze e contributi statali, a soddisfare le attese delle popolazioni e ad eliminare le conseguenze del disastro anche per la parte relativa ai danni morali, sono intercorse trattative tra le parti per un definitivo accordo;

- che l'ENEL, pur pienamente convinto di non avere responsabilità alcuna nel luttuoso evento, ha deciso di aderire alla proposta dal Consorzio provvedendo a ristorare - anche con effetto transattivo - i danni patrimoniali non coperti dalle provvidenze statali e quelli non patrimoniali, mettendo a disposizione dei danneggiati la somma complessiva ed onnicomprensiva di 10 miliardi di lire, somma concordata con il Consorzio a totale copertura sia dei danni di cui sopra che di ogni altra pretesa;

- che nella somma dei 10 miliardi sono comprese le spese, i diritti e gli onorari dei difensori dei danneggiati per tutte le cause civili e penali ed ogni altra eventuale spesa fatta dal Consorzio o dai danneggiati (Comuni o privati); - che il presente accordo lascia impregiudicato il diritto di surrogazione dello Stato nei confronti degli eventuali responsabili per il ricupero dei contributi corrisposti a titolo di anticipazione ai sensi dell'art 5 della legge 31 maggio 1964, numero 357;

- che l'ENEL si riserva il diritto di agire a sua volta in rivalsa nel confronti di chicchessia ed in particolare nei confronti della ex SADE, a qualsiasi titolo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE:

1) L'ENEL mette a disposizione per la causa di cui alle premesse, e comunque a titolo transattivo, la somma di lire 10 miliardi, affinchè il Consorzio la ripartisca tra tutti gli aventi diritto, anche se estranei al Consorzio stesso, in ragione dei danni rispettivamente subiti e provveda al pagamento delle spese e degli onorari in premesse indicati

2) Il Consorzio, accettando la somma di cui sopra, si obbliga a ripartirla a propria cura e responsabilità fra tutti gli aventi diritto, anche se estranei al Consorzio, secondo un piano di ripartizione all'uopo da esso predisposto ed approvato dallo ENEL, compiendo altresì tutti gli atti occorrenti per la liquidazione dei danni sopra indicati e delle spese di cui alle premesse.
Considerato che, malgrado i più accurati accertamenti, il Consorzio potrebbe non pervenire alla identificazione completa di tutti i danneggiati, si stabilisce di riservare parte della somma di cui sopra, e precisamente lire 300 milioni, da ripartire secondo gli stessi criteri; tale accantonamento potrà essere successivamente modificato in più o in meno in base ad accordi tra l'ENEL ed il Consorzio sia in relazione ad eventuali danneggiati non identificati e sia in relazione a danneggiati eventualmente non aderenti alla transazione. In caso di mancato accordo la determinazione dell'ammontare dell'accantonamento verrà fatta equitativamente da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna delle due parti e dal Presidente del Tribunale di Belluno, o da persona da questi ultimo designata, con funzioni di Presidente, in misura tale da rendere certo il ristoro di tutti i danni di cui sopra e delle relative spese legali;

3) Il Consorzio dichiara che svolgerà presso tutti i danneggiati stessi opera di illustrazione e dimostrazione della convenienza economica di aderire alla transazione; all'uopo il Consorzio regolerà in conformità il proprio comportamento.
Costituisce oggetto di leale intesa fra le parti che il Consorzio impiegherà la somma messa a disposizione dallo ENEL nel ristoro dei danni e nel rimborso delle spese, per i giudizi già instaurati dai danneggiati, si adopererà ad evitare la continuazione dei giudizi in atto nei confronti dell'ENEL o la instaurazione di nuovi giudizi da parte di eventuali dissenzienti nei confronti dell'ENEL e si adopererà anche perche siano rivedute in tal senso le diverse deliberazioni precedentemente adottate dai Comuni e dal Consorzio.

4) Ai fini di cui sopra l'ENEL conferisce al Consiglio direttivo del Consorzio, e per esso all'avv. Alberto Scanferla e all'avv. Manlio Losso, che potranno nominare sostituti, mandato di compiere congiuntamente gli atti occorrenti per la liquidazione dei danni e di eseguire i relativi pagamenti.
L'attività tutta dei mandatari dovrà essere compiuta con l'assistenza e con il consenso del ............... delegato dall'ENEL, che sottoscriverà tutti gli atti di liquidazione di danni in premesse indicati, congiuntamente ai mandatari.

5) I mandatari di cui al precedente art. 4 dichiarano di accettare il mandato con la sottoscrizione del presente atto.

6) Nella somma convenuta di L. 10 miliardi sono compresi, come già precisato nelle premesse, le spese, i diritti e gli onorari dei difensori dei danneggiati, liquidati, a seguito di presentazione delle relative parcelle, a cura del Consorzio d'intesa con i professionisti interessati. Il Consorzio darà comunicazione delle liquidazioni all'ENEL. In mancanza di accordo si farà luogo alla liquidazione giudiziale.
Al pagamento delle spese, diritti ed onorari ai difensori si provvederà non appena saranno esaurite per tutti gli aderenti alla transazione le operazioni di cui all'art. 9.

7) Per consentire l'esecuzione del mandato l'ENEL apre in favore dei mandatari presso la Banca .......... un credito di 10 miliardi, sul quale verranno effettuati i prelevamenti in relazione alle operazioni stabilite negli articoli successivi; 8) Il presente atto avrà effetto a condizione che ad esso aderiscano danneggiati in misura da raggiungere i 9/10 dell'importo globale risultante dal piano di ripartizione di cui all'art. 2.

9) Esaurite da parte del Consorzio le operazioni di individuazione di tutte le posizioni di danno, sentiti tutti i danneggiati, raccolte le accettazioni di tutti i consenzienti alla transazione, la somma convenuta per ogni singolo danneggiato transigente verra liquidata nel modo appresso indicato.
Il Consorzio formerà d'accordo con l'ENEL i relativi strumenti contenenti l'accettazione della somma predetta a transazione e saldo del danno non coperto dalle provvidenze e dai contributi statali, con dichiarazione di integrale tacitazione e pedissequa dichiarazione di rinuncia alla eventuale costituzione di parte civile, alle eventuali azioni civili già intraprese e, in ogni caso, ad ogni pretesa di risarcimento del danno anzidetto, comunque dipendente o connessa con la sciagura del Vajont nei confronti dell'ENEL, che resta di conseguenza espressamente surrogato nei diritti tutti dei danneggiati per le somme erogate.
Rimane salva l'esigenza, che ambedue le parti riconoscono, che siano acclarate le eventuali responsabilità della ex SADE.
Vitantonio Di CagnoGli strumenti medesimi conterranno la dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spese, diritti ed onorari spettanti ai relativi difensori dei singoli danneggiati e saranno perciò sottoscritti dagli stessi difensori a saldo di ogni loro pretesa.
Tali strumenti, autenticati dai mandatari e muniti del visto di controllo del per l'ENEL, costituiranno titolo per l'incasso dal momento in cui i mandatari avv. Alberto Scanferla e avv. Manlio Losso autorizzeranno in via generale la Banca a dare inizio ai pagamenti, in quanto siano esaurite per tutti gli aderenti alla transazione ed i rispettivi difensori le operazioni indicate sopra. L'eventuale somma residua, dedotte le spese legali e consortili, sarà restituita all'ENEL.

10) Le persone indicate all'art. 4 avranno la facoltà, sempre con il benestare del rappresentante dell'ENEL, di prelevare nel corso delle operazioni dal fondo di 10 mi liardi le somme occorrenti per le spese sostenute dal Consorzio e da sostenere per l'esecuzione del mandato loro conferito con il presente atto; e tali somme devono considerarsi comunque irripetibili.

11) Valutata la complessità delle operazioni necessarie all'esecuzione di quanto sopra indicato, le parti auspicano che le operazioni stesse siano completate entro il 31 marzo 1968.

12) Per il presente atto e per tutti quegli occorrenti per l'esecuzione dei pagamenti in esso previsti, s'invocano le esenzioni fiscali previste dalle leggi speciali per il Vajont e comunque gli eventuali oneri dovranno essere compresi nella somma dei 10 miliardi.

13) Il consorzio si impegna a non sciogliersi fino alla effettiva sistemazione di tutte le posizioni dei danneggiati, aderenti alla transazione. All'atto del suo scioglimento il Consorzio trasmetterà all'ENEL tutti i documenti in suo possesso relativi ai danni della catastrofe del Vajont.

14) Per effetto del presente atto le parti riconoscono e confermano che tra esse deve ritenersi definitivamente acclarata e liquidata ogni questione, pretesa o pendenza comunque relativa al disastro del Vajont.

Il Presidente del Consorzio
(avv. Alberto Scanferla)
Il Presidente dell'ENEL
(avv. Vito Antonio Di Cagno, nella foto)


VERBALE DELLA RIUNIONE

fra i rappresentanti dell'ENEL e del Consorzio fra i danneggiati per la catastrofe del Vajont per l'approvazione del testo della convenzione transattiva

L'anno 1967, il giorno 4 dicembre, nella sala delle riunioni della sede dell'ENEL in piazza Verdi, sono presenti per l'ENEL:

- avv Vito Antonio Di Cagno, Presidente - dott. Luigi Grassini, Vice Presidente - dott Sereno Freato, Consigliere - prof. Arnaldo Maria Angelini, Direttore generale - prof. Raffaele Albano, Capo dell'Ufficio Legale

nonchè il prof. avv. Francesco Santoro Passarelli e l'avv. Giulio Schiller.

Per il Consorzio fra i danneggiati della catastrofe del Vajont sono presenti:

- avv. Alberto Scanferla, Presidente del Consorzio, nonchè quale delegato per procura scritta dei seguenti componenti del Consiglio direttivo: dott. Giampietro Protti, dott. Paolo Gallo e signor Giorgio Pioggia;

- avv. Manlio Losso, Componente del Consiglio direttivo - avv. Giorgio Tosi, Componente del Consiglio direttivo - ing. Luciano Galli, Componente del Consiglio direttivo - sign. Giovanni Corona, Sindaco del Comune di Erto-Casso, assistito dal signor Zambon.

È assente solo il Sindaco di Castellavazzo, signor Tommaso Sacchet.

Dopo ampia discussione viene approvato lo schema di convenzione transattiva che viene sottoscritto dal Presidente dell'ENEL, avv. Di Cagno, e dal Presidente del Consorzio, avv. Scanferla, e viene allegato al presente verbale.

L'efficacia di tale convenzione è subordinata alla approvazione da parte dei competenti organi di vigilanza dell'ENEL.

Si concorda che appena perverranno le approvazioni di cui sopra si procederà alla firma del testo ufficiale fra i rappresentanti dell'ENEL e del Consorzio dei danneggiati.

Del che il presente verbale, che viene sottoscritto dai Presidenti dell'ENEL e del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio
(avv. Alberto Scanferla)
Il Presidente dell'ENEL
(avv. Vito Antonio Di Cagno, nella foto)

Roma, 5 dicembre 1967