"Vajont, genocidio di poveri",
Sandro Canestrini

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(Appendice del libro "Vajont, genocidio di poveri", di Sandro Canestrini)

 



Sentenza del Giudice Istruttore

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Belluno, dr. Mario Fabbri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

Biadene Alberico Nino, Pancini Mario, Frosini Pietro, Sensidoni Francesco, Batini Curzio,
Penta Francesco, Greco Luigi, Violin Almo, Tonini Dino, Marin Roberto, Ghetti Augusto
,


imputati i primi sette:

a) del delitto di cui agli artt. 113, 449 in relazione all'art. 426 c.p. per avere i primi due

nella qualità di direttore del servizio costruzioni idrauliche deila Società Adriatica di Elettricità, vice direttore generale dell'Enel-SADE di Venezia e Direttore dell'Ufficio Produzione ed Energia, per il primo, e direttore dell'Ufficio Lavori del cantiere del Vajont per il secondo, cagionato il disastro di frana di oltre 250 milioni di metri cubi della sponda sinistra dell'impianto idroelettrico del Vajont non ancora collaudato, per colpa e cioè imperizia, imprudenza e negligenza, consistente fra l'altro nel fatto di avere - pur conoscendo la natura instabile dei terreni nella valle del Vajont e, in particolare, della sponda sinistra del serbatoio, che nel corso di invaso sperimentale fino alla quota di m. 650 aveva subito, il 4 novembre 1960, il franamento di circa 800.000 metri cubi di terreno e aveva rivelato l'esistenza di ben piu' ampio e profondo cedimento -:

1) omesso, nella effettuazione degli invasi sperimentali di detto serbatoio e nei successivi svasi, di adottare le cautele consigliate dai consulenti e dai tecnici interpellati nonchè, più in particolare, per avere omesso di effettuare gli scavi ed i controlli profondi idonei all'accertamento della reate natura ed entità dei movimenti di detto fianco vallivo;

2) effettuato, nel contempo, invasi a livelli sempre più elevati e perciò sempre più pericolosi per la stabilità della sponda, mediante autorizzazioni ottenute dai competenti Uffici del Ministero L.L.P.P., cui, tuttavia, non erano stati trasmessi alcuni fondamentali studi effettuati sul fenomeno nei quali tra le altre ipotesi si prospettava quella di una frana catastrofica ed erano state inviate invece rilevazioni parziali rispetto a quelle effettuate, che sole non consentivano la valutazione della realtà;

3) attinto, con il terzo invaso, la quota di mt. 710 sì da innescare il movimento rapido di tutta la frana, per il previsto superamento delle resistenze residue;

gli altri, nella loro rispettiva qualità di

il terzo:
già presidente della quarta sezione del Consiglio superiore dei LL.PP., componente la commissione di collaudo della diga del Vajont;

il quarto:
Ispettore Generale del Genio Civile presso il Consiglio Superiore LL.PP., componente la Commissione di Collaudo;

il quinto:
Presidente della IV° sezione del Consiglio Superiore LL.PP.;

il sesto:
Componente esperto del Consiglio Superiore L.L.PP., componente della Commissione di collaudo;

il settimo:
già Presidente generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. e presidente della commissione di collaudo della diga del Vajont;

per avere cooperato a cagionare il disastro di frana di cui sopra, dando parere favorevole e autorizzando. secondo le rispettive competenze, la elevazione dell'invaso sino a quota di metri 715 s.l.m., pur conoscendo l'instabilità dei terreni, I'esistenza dell'evento franoso del 1960 e le dimensioni della frana in atto sulla sponda sinistra, senza adottare le opportune cautele, senza esigere la realizzazione delle misure precauzionali precedentemente indicate alla società concessionaria, senza disporre nè effettuare diretti, reiterati e idonei controlli sul posto.
Per tutti c'è l'aggravante di cui all'art. 61 n.3 c.p. per essere stato l'evento previsto fin dal 1960 e per essere a loro generale conoscenza - a seguito di sistematica rilevazione - il rapporto tra le elevazioni dell'invaso, le riduzioni dello stesso e l'aumento della velocità di spostamento della massa franosa nel suo insieme, in Erto Casso il 9 ottobre 1963.

b) di cooperazione nel delitto di disastro di inondazione (art. 113, 449, 426 c.p.) per aver cagionato la inondazione e conseguente distruzione dei centri abitati di Longarone, Castellavazzo, Erto Casso, nonche' la inondazione di Ponte nelle Alpi e Belluno per colpa e cioè per imperizia, imprudenza e negligenza, delle quali si è detto nel capo precedente.
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.3 c.p. per essere stato l'evento previsto; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. per avere il reato procurato un danno di rilevante entità in Erto Casso, Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi e Belluno il 9 ottobre 1963.

c) di cooperazione nel delitto di omicidio e lesioni colpose plurimi (artt. 81 p.p., 113, 589, p.p. e cpv., 590 c.p.) perchè per colpa, consistente nei fatti di cui ai capi a) e b), nonchè nel fatto di avere omesso di diffondere l'allarme e disporre lo sgombero, tramite le competenti autorità, negli edifici di cantiere e di esercizio, negli abitati rivieraschi e in quelli a valle dello sbarramento, minacciati dalla temuta prevista esondazione, cagionavano, con le modalità di cui ai capi precedenti, la morte e lesioni personali gravissime, gravi e lievi in danno di N. persone indicate nell'elenco allegato, da considerarsi parte integrale di questo capo della rubrica.

In Longarone, Erto Casso, Castellavazzo, Pieve di Cadore, Agordo, Auronzo e Belluno, dal 9 ottobre 1963 al 24 novembre 1963.

Con l'aggravante, per i primi due, della previsione dell'evento (art. 61 n.3 c.p.).

l'ottavo:
d) del delitto di cui agli art. 589, 590, 81 cpv., 113 c.p. perchè nella sua qualità di ingegnere capo del Genio Civile di Belluno per colpa e cioè per imperizia, imprudenza, negligenza ed inosservanza delle disposizioni di cui al DPR 1° novembre 1959 n.1363 e, più in particolare omettendo di vigilare - pur conoscendo lo stato della sponda sinistra del Vaiolit, soggetta a controlli periodici per temuti franamenti - sulla situazione del bacino del Vajont direttamente e per mezzo dell'Assistente Governativo nel momento in cui detto bacino raggiungeva un elevato livello di invaso, nonchè omettendo di adottare i provedimenti urgenti imposti dall'aggravarsi del movimento franoso, denunciato dal secondo rapporto quindicinale del mese di settembre e a lui personalmente segnalato, cooperava a cagionare la morte e le lesioni gravissime, gravi e lievi in danno delle persone indicate nell'elenco allegato, da considerarsi parte integrale di questo capo della rubrica.

In Longarone, Erto Casso, Castellavazzo, Pieve di Cadore, Agordo, Auronzo e Belluno dal 9 ottobre 1963 al 24 novembre 1963.
il nono:
e) del delitto di cui agli artt. 113, 449 in relazione all'art. 426 c.p. per avere, nella sua qualità di dirigente dell'ufficio Studi della Società SADE e di consulente della medesima, pur conoscendo la effettiva consistenza e natura dei problemi di detto bacino ed in particolare della sponda sinistra risultanti dalle consulenze tecniche tutte alI'uopo effettuate, pur conoscendo le prove e la relazione del C.I.M. per colpa, consistente fra l'altro nella imprudenza, imperizia e negligenza di cui al capo a) n. 1, 2, 3 della rubrica che precede e nell'aver collaborato con gli ingegneri Biadene e Pancini nella realizzazione e nella sperimentazione dell'impianto, interessandosi personalmente, con sollecitazioni presso i membri della Commissione di Collaudo, per la autorizzazione di cui al capo a), cooperato con gli altri imputati alla produzione dell'evento di frana del 9 ottobre 1963.

Con l'aggravante della previsione dell'evento (art. 61 n.3 c.p.).
i) di cooperazione nel delitto di disastro di inondazione (art.113, 449, 426 c.p.) per avere cagionato la inondazione e conseguente distruzione parziale dei centri abitati di Longarone, Castellavazzo, Erto Casso nonchè la inondazione di Ponte nelle Alpi e Belluno per colpa e cioè per imperizia, imprudenza e negligenza, delle quali si è detto nel capo precedente.

Con l'aggravante di cui all'art.61 n.3 c.p. per essere stato l'evento previsto, coll'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per avere il reato procurato un danno di rilevante entità.

In Erto Casso, Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi e Belluno il 9 ottobre 1963.
g) del delitto di cui agli artt. 81 p.p., 113, 589, 590 c.p. per avere per colpa consistente nei fatti di cui al capo e) cooperato con gli altri imputati a cagionare la morte e le lesioni personali gravissime indicate nell'elenco allegato al mandato di comparizione 12 settembre 1967 che forma parte integrale di questo capo della rubrica.

In Longarone, Erto Casso, Castellavazzo, Pieve di Cadore, Agordo e Belluno dal 9 ottobre 1963 al 24 novembre 1963.
Con l'aggravante della previsione dell'evento di cui all'art. 61 n.3.

il decimo:
h) del delitto, di cui agli artt. 113, 449 in relazione art. 426 c.p. per avere, nella sua qualità di Direttore Generale ENEL-SADE pur a conoscenza degli studi ed indagini compiuti e della grande situazione di pericolo esistente al Vajont, per colpa e cioè per imperizia, imprudenza e negligenza, consistenti fra l'altro nell'omissione di valersi dei suoi poteri di vigilanza e di sostituzione nelle decisioni di organi dipendenti, e nell'adesione all'imprudente comportamento dei sottoposti ingegneri Biadene e Pancini, cooperato con gli stessi e con gli altri imputati a cagionare il disastro di frana di cui al capo a) che precede.

Con l'aggravante della previsione dell'evento di cui all'art. 61 c.p.: i) del delitto di cui agli artt. 113, 426 c.p. per avere per colpa, consistente nei fatti di cui al capo precedente, cooperato con gli altri imputati a cagionare il disastro di inondazione di cui al capo b).
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.3 c.p. per essere stato l'evento previsto e con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. per avere il reato procurato un danno di rilevante entità.

l) dei delitti di cui agli artt. 81 p.p., 113, 589, 590 c.p. per avere per colpa, consistente nei fatti di cui al capo h) cooperato con gli altri imputati a cagionare la morte e lesioni personali gravissime, gravi, lievi in danno delle persone indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante di questo capo della rubrica.

In Longarone, Erto Casso, Castellavazzo, Pieve di Cadore. Agordo e Belluno, dal 9 ottobre 1963 al 24 novembre 1963.
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.3 c.p. per essere stato l'evento previsto.

l'undicesimo:
m) dei delitti di cui agli artt. 113, 449 in rel. art. 426 c.p. per avere, nella sua qualità di esperto idraulico (direttore dell'Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova) e di consulente della Società SADE, per colpa, e cioè per imperizia, imprudenza e negligenza consistenti - fra l'altro - nell'avere impostato e sperimentato, su un modello non tarato, il fenomeno geologico in atto al Vajont e gli effetti idraulici conseguenti, omettendo di conoscere gli studi geologici e geosismici già eseguiti e di avere la collaborazione di esperti geologi, nell'aver dato nella relazione 3 luglio 1962 per la SADE, conclusioni di assoluta certezza "nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana" con il serbatoio a q.700, cooperato al verificarsi dell'evento di frana di cui al capo a).
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 per essere stato l'evento previsto.

n) del delitto di cui agli artt. 113, 449, 426 c.p. per avere, per colpa, nella qualità e per i fatti spiegati nel capo precedente, cooperato con gli altri al verificarsi del disastro di cui al capo b) della rubrica.

Con l'aggravante di cui all'art.61 n.3 per essere stato l'evento previsto e con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per avere il reato procurato un danno di rilevante entità.

o) del delitto di cui agli artt. 81 p.p.,113, 589, 590 c.p. per avere per colpa consistente nei fatti di cui al capo m), cooperato con gli altri imputati a cagionare la morte e lesioni personali gravissime, gravi e lievi in danno delle persone indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante di questo capo della rubrica.

In Longarone, Erto Casso, Castellavazzo, Pieve di Cadore, Agordo e Belluno dal 9 ottobre 1963 al 24 novembre 1963.

Responsabili civili

citati ad istanza della parte civile Protti Giampietro, con decreto del G.I. in data 10 dicembre 1966 e 11 gennaio 1967:

1) Ente Nazionale per l'Energia Elettrica in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore avv. Vito Di Cagno;

2) Ministero dei Lavori Pubblici in persona del Ministro in carica On. Giacomo Mancini;

3) Avv. prof. Benvenuti Feliciano in proprio, nella sua qualità di Amministratore provvisorio dell'Enel-SADE di Venezia.

- ad istanza della parte civile, Terenzio Arduini, con decreto del G.I. in data 13 settembre 1967:

4) S.p.a. Montecatini-Edison, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore ing. Giorgio Valerio.


ELENCO DEl MORTI E FERITI DI CUI AI CAPI DI IMPUTAZIONE: (omissis)
Tali atteggiamenti; i motivi che li ispirarono; il rilievo che essi assunsero ed assumono oggi (soprattutto da che l'Enel - come risulta dagli atti - ha proposto di risarcire il danno ai superstiti, dopo purtroppo lunghe trattative), non potevano essere lasciati al di fuori della presente discussione, anche se ne restano ai margini.

I fatti accennati - tutti consegnati alle carte del processo - palesano, purtroppo evidentemente, che l'indagine giudiziale, per questi e per molti altri motivi, non fu nè facile nè agevole. Nel contempo tali fatti danno ragione del tono - talvolta forse deciso ma imposto da un dovere di chiarezza estrema - con il quale abbiamo ritenuto di esaltare alcune circostanze, relative a situazioni avvenute prima e dopo il 9 ottobre 1963, ma tutte egualmente utili ai fini della ricerca della causa di tanta catastrofe.

Nel corso della lunga discussione, più di una volta, ci siamo imbattuti in difficili interrogativi, ai quali abbiamo risposto per la parte di nostra competenza, senza tuttavia non segnalare quelli - di diversa natura - che da altri esigevano una risposta. E ciò abbiamo fatto per l'ossequio dovuto alla Giustizia che - come altrove dicemmo - è sinonimo di civiltà.

Perchè, anche ciò, riteniamo rientrare nel preciso ed ineludibile dovere dei giudici: dovere giuridico e morale, se non vogliamo che in avvenire, in nome del progresso tecnico, dell'esigenza produttiva dello Stato, del profitto di pochi o di molti, i nostri stessi figli siano testimoni e vittime di analoghe tragedie.

Se non vogliamo, soprattutto, che essi (come il primo ferito, soccorso dall'eroico medico condotto di Longarone in quella triste notte) si trovino, improvvisamente, soffocati dal fango "senza sapere" questi e molti altri "perchè".


PER QUESTI MOTIVI

IL GIUDICE ISTRUTTORE

visti gli articoli 150, 151 c.p., 374, 375, 152 c.p.p. nonchè l'art. 1 lett. a) DPR 4 giugno 1966 n. 332

dichiara

chiusa la formale istruzione;

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Biadene Alberico, Pancini Mario, Frosini Pietro, Sensidoni Francesco, Batini Curzio, Violin Almo, Tonini Tullio, Marin Roberto e Ghetti Augusto per il reato di lesioni colpose plurime per essere esso estinto per effetto di amnistia;

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Penta Francesco e Greco Luigi per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per morte dell'imputato;

ordina

il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Belluno - competente in materia e territorio - degli imputati Biadene Alberico Nino, Pancini Mario, Frosini Pietro, Sensidoni Francesco, Batini Curzio, Violin Almo, Tonini Dino, Marin Roberto e Ghetti Augusto perchè rispondano dei restanti reati loro contestati in epigrafe;

ordina

la cattura di Biadene Alberico Nino e Tonini Dino, cui provvede con separato mandato.

 

Così deciso in Belluno, il giorno 20 febbraio 1969

.

      Il Giudice Istruttore Dr. Mario Fabbri


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