Sentenza n.1974
1960
Addì 30 mese novembre

 

N.1117/60 Reg. Gen.

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE CIVILE e PENALE di MILANO Sezione III

sedente i dottori

Angelo Salvini - Presidente

Agostino Cumbi - Giudice

Gilberto Barbarito

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- Pizzigoni Orazio, di Paolo e Bianchini Giuseppina n. Milano il 13.9.1927, ivi res. Via Capecelatro 35, Libero, Presente

- Merlin Clementina, fu Cesare e Dal Mazzo Rosa n. Trichiana 19.8.1926 res. Belluno via 30 Aprile 5, Libera, Presente

imputati del reato di cui all'art. 656-57 C.P. e 18 Legge sulla stampa 8.2.1948 n. 47 per avere,

il primo nella sua qualità di Direttore responsabile del quotidiano "l'Unità "
e la seconda quale autrice,

fatto pubblicare sul numero de l'Unità del 5 maggio 1959 un articolo dal titolo "La Sade spadroneggia ma i montanari si difendono" portante notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico e precisamente la sussistenza di un grave pericolo «per l'esistenza stessa del paese di Erto a ridosso del quale si stava costruendo un bacino artificiale di 150.000.000 metri cubi d'acqua che un domani erodendo il terreno di natura franosa potrebbero far sprofondare le case nell'acqua ... essersi fatto sgomberare con la forza dalla propria casa una famiglia con sei figli che dovette trovare provvisoriamente ricovero in una stalla ... che il parroco del paese aveva esortato dal pulpito la popolazione a recarsi a firmare per la costituzione del Consorzio per la rinascita e la salvaguardia della valle Ertana».

FATTO e DIRITTO

A seguito di un articolo apparso sul numero del 5.5.1959 del quotidiano l'Unità ed in base ad una segnalazione dei C.C. di Erto Casso, erano tratti a giudizio con rito direttissimo avanti a questo Tribunale Pizzigoni Orazio e Merlin Clementina per rispondere del reato come loro rispettivamente ascritto nel capo d'imputazione.
In esito alle risultanze processuali osserva il Collegio che entrambi gli imputati vanno assolti dall'imputazione loro contestata perché il fatto non costituisce reato, dato che nell'articolo incriminato nulla si rinviene che possa costituire violazione del disposto dall'art.656 C.P.
Con tale norma viene incriminata la propalazione di notizie false, esagerate, tendenziose, ove alle medesime consegua il verificarsi di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico. È falsa la notizia non rispondente al vero, sia che con essa si ammetta un fatto inesistente, o se ne dinieghi uno esistente; esagerata è, invece, la notizia che contiene un quid pluris rispetto alla verità, mentre può definirsi tendenziosa la notizia che, pur fondamentalmente vera, viene posta in modo fazioso e partigiano, sì da risultare deformata. Nella specie, nell'articolo in questione, non si ritrovano notizie né false, né esagerate, né tendenziose, dato che l'autore si è limitato ad esercitare il riconosciuto diritto di cronaca, informando il pubblico di fatti di interesse generale, con commenti e critiche del tutto legittimi, e che in nessun modo facevano assumere alle notizie riferite il carattere di tendenziosità.

Per quanto concerne il primo degli addebiti specificatamente indicati nel capo d'imputazione attraverso le testimonianze escusse al dibattimento (testi Martinelli e Della Putta) si è accertato che il bacino artificiale costruito dalla S.A.D.E nel territorio del Comune di Erto costituisce ed è considerato dagli abitanti del luogo un serio pericolo per il paese, perché si teme che, erodendo il terreno di natura franosa, possa determinare lo sprofondamento delle case. In Erto era, quindi, assai diffuso l'allarme a seguito della costruzione di detto bacino, tanto che è stato costituito un consorzio per la rinascita e la salvaguardia della valle Ertana.

I testi citati hanno prima riferito che, a seguito dei lavori in corso per la costruzione del bacino, ad Erto si sentono delle continue scosse del terreno, che si è aperta una spaccatura sotto il monte Toc e che diverse case del paese sono lesionate. Inoltre nella località di Vallesella e di Forno di Zoldo, site in una vicina vallata, e dove sono stati costruiti dei bacini, si sono verificate delle frane.

A sua volta, con riguardo all'altra circostanza indicata in rubrica, il teste Carrara ha dichiarato di essere stato sfrattato dalla sua casa, senza alcun preavviso legale, perché doveva passare la strada per la diga, e di essere stato alloggiato, insieme alla sua famiglia, per nove mesi in una stalla.
Sulla base di tali risultanze e con riferimento al contenuto della pubblicazione in esame, è agevole constatare come nulla in essa vi sia di falso, di esagerato o di tendenzioso: la Merlin, autrice dell'articolo, legittimamente usando il diritto di cronaca, si è limitata a rendere note le notizie e le impressioni da lei raccolte nel corso della sua inchiesta, e a riportare uno stato d'animo di preoccupazione e di ansia che era largamente diffuso fra gli abitanti di Erto e che trovava la sua giustificazione nelle circostanze come acclarate in causa. Non solo, quindi, non si può parlare e di notizie false o esagerate, che devono escludersi sulla base dei compiuti accertamenti, ma neppure di notizie tendenziose, cioè di notizie vere riportate in modo tale da renderle tendenziose.

Un tale intendimento che si tradurrebbe, sostanzialmente, di una falsa e deformata rappresentazione del vero, è escluso da tutto il tono dell'articolo e dalla forma in esso usata, quale si rileva dalla sua semplice lettura. Deve ancora osservarsi che a prescindere anche dalla falsità, esagerazione o tendenziosità delle notizie in esame, nella fattispecie manca quell'ulteriore estremo che è necessario ed indispensabile per esserci il reato di cui all'art.656 C.P., l'attitudine, cioè, della notizia a turbare l'ordine pubblico.

Le notizie riportate nell'articolo della Merlin erano prive di ogni efficienza causale in ordine a tale evento dato che quell'ambiente, quella collettività a cui essa si riferivano e in cui esse venivano ad inserirsi era già profondamente turbata e preoccupata in proposito, per circostanze e per timori del tutto estranei, indipendenti ed anteriori all'attività degli attuali imputati. Sotto tale aspetto, quindi la condotta della Merlin e del Pizzigoni nulla di nuovo ha portato e non ha avuto attitudine alcuna o efficienza causale circa un possibile turbamento dell'ordine pubblico, che già era in atto e di cui gli attuali imputati hanno preso personalmente atto e ne hanno dato notizia.

Per tutte le esposte considerazioni la Merlin ed il Pizzigoni vanno assolti perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

Visto l'art. 479 C.P.P.

assolve

Merlin Clementina e Pizzigoni Orazio dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.


Milano, 30 Novembre 1960

Angelo Salvini estensore

Agostino Cumbi

Gilberto Barbarito



Fonte originale (un ringraziamento a): utenti.lycos.it/alberodeigiusti/grandi/vajont.htm,
dove è inoltre possibile scaricare alcune immagini di questi documenti come sotto.

Immagini documenti originali su questo sito:

Citazione Merlin A Citazione Merlin B


Sentenza Merlin A Sentenza Merlin B

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Poi vennero i delinquenti, quelli istituzionali ....

  


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VOMITO, ERGO SUM. Nella foto sotto, il *Giardino delle bestemmie* attuale, un fal$o TOTALE dal 2004: falso storico, fattuale, e IMMORALE, da 3,5 mln di Euro. Un FALSO TOTALE targato sindaco De Cesero Pierluigi/Comune di Longarone 2004 che da allora riproduce fedelmente in schema, come foste in un parco a tema di Rimini, il campo "B" di Auschwitz/Birkenau in miniatura.

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